Art. 1 – Denominazione e sede

1. E’ costituita in Oliva Gessi (PV), Via Fornace 18, un’associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata “Le Poiane d’Oltrepo Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Le Poiane d’Oltrepo A.S.D.”. 

Art. 2 – Sede

1. L’associazione ha sede in Cecima (PV), località Cascina Monte 1, presso l’Azienda Agrituristica “Ca’ del Monte”.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 3 – Scopo

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva, turistica e culturale connessa alla pratica della specialità sportiva aeronautica del volo libero da diporto e sportivo: in particolare deve perseguire, nel quadro delle suddette attività, la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù.
4. L’associazione “Le Poiane d’Oltrepo A.S.D.” opera per la diffusione della specialità del volo libero con parapendio.
5. In collaborazione con le autorità locali, l’associazione promuove tutte le iniziative atte a sviluppare l’attività e la sicurezza del volo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo, di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della specialità del volo libero da diporto e sportivo.
6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della specialità del volo libero da diporto e sportivo.
7. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e dalla gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
8. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, alle direttive ed a tutte le disposizioni dell’Aero Club d’Italia e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell’Aero Club d’Italia dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
9. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione od alla gestione delle società affiliate.
10. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri iscritti tesserati al fine di nominare il suo rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. 

Art. 4 – Durata

1. La durata dell’Associazione è illimitata: potrà essere sciolta solo con una deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati. 

Art. 5 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all’Associazione.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
3. Possono far parte dell’associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
4. I soci dell’associazione “Le Poiane d’Oltrepo” sono distinti nelle seguenti categorie:
-Fondatori;
-Ordinari;
-Aggregati;
-Onorari;
5. Sono soci fondatori coloro che intervengono nell’atto costitutivo dell’associazione “Le Poiane d’Oltrepo A.S.D.”. Questi possono partecipare alle assemblee e sono eleggibili alla cariche sociali.
6. Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione né della quota associativa. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali
7. Sono soci aggregati le persone fisiche minorenni che partecipano alla vita attiva dell’Associazione, ne condividono gli intenti e contribuiscono gratuitamente e volontariamente al conseguimento degli scopi sociali; i soci aggregati versano una quota associativa ridotta, non possono rivestire cariche sociali e possono assistere alle assemblee senza diritto di voto.
8. Sono aggregati coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età. I soci aggregati non possono rivestire cariche sociali e possono assistere alle assemblee senza diritto di voto
9. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione devono redigere una domanda su apposito modulo.
10. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
11. La domanda di ammissione a socio presentata da una persona minorenne deve essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale il quale, sottoscrivendo la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
12. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 

Art. 6 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo; tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne nel corso della prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. 

Art. 7 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
-dimissioni volontarie;
-morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
-radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca un ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria; nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio radiato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. Il socio radiato non può essere più ammesso. 

Art. 8 – Organi

1. Gli organi sociali sono:
-l’assemblea generale dei soci;
-il presidente;
-il consiglio direttivo. 

Art. 9 – Assemblea

1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno: in tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenniPotranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. 

Art. 11 – Compiti dell’assemblea

1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima della riunione mediante l’affissione di un avviso nella sede dell’associazione e la contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, telefax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’associazione, in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione. 

Art. 12 – Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Art. 13 – Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione. 

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di sette eletti dall’assemblea stessa, e nel proprio ambito nomina un Vicepresidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione. 

Art. 15 – Dimissioni

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità. 

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto ed eseguire le decisioni dell’Assemblea dei soci. 

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dall’assemblea, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. 

Art. 19 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. 

Art. 20 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare su mandato del Consiglio Direttivo 

Art. 21 – Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare.
2. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. 

Art. 22 – Anno sociale

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. 

Art. 23 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle eccedenze del bilancio dell’anno precedente, da eventuali rendite del patrimonio, da eventuali contribuzioni dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da eventuali contributi di privati, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, da ogni altra eventuale entrata. 

Art. 24 – Distribuzione di utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.
2. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell’associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 25 – Sezioni

1. L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. 

Art. 26 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. La richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
3. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
4. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 27- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione sportiva nazionale a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.